Il Geometra è un libero professionista che svolge funzioni di responsabilità relative ad una professione tecnica complessa. Proprio per questo diventa indispensabile che i geometri iscritti all’Albo debbano avvalersi di una polizza circa la propria responsabilità civile professionale, così come sancito dal DPR137/2012 che tuteli il professionista da eventuali richieste di risarcimento danni avanzate dal cliente. L’assicurazione Geometri infatti da Agosto 2013 è diventata ormai obbligatoria per il ramo professionisti, in modo da offrire certezze e tutele a copertura anche in questo settore, creando un clima lavorativo più disteso ai fini della produttività.
Abbiamo chiesto allo staff di Polizzamigliore.it di aiutarci a comprenderne meglio le caratteristiche e l’utilità per i professionisti.
Come funziona l’assicurazione professionale per geometri?
Il geometra ha l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa solo al momento della assunzione dell’incarico. Il professionista sarà tenuto a riferire in quel caso gli estremi della polizza tramite una dichiarazione scritta al cliente che indichi il nome della compagnia assicurativa, il massimale di polizza e la data di effetto e scadenza della copertura assicurativa.
Va ricordato che se sul modulo di assunzione dell’incarico non vi è apposta alcuna firma dei contraenti che avvallino il contratto, allora la stipula della polizza può ritenersi non obbligatoria per il professionista.
L’RC professionale copre i danni solo se denunciati dall’assicurato durante il periodo di validità della polizza, purché commessi in un periodo retroattivo di 2 anni. Non saranno tenute in considerazione dalla compagnia il rimborso per domande presentate oltre la scadenza della polizza, anche se i fatti risalgono ad un periodo in cui il professionista era in copertura assicurativa.
L’assicurazione professionale a chi è rivolta?
L’assicurazione professionale non è destinata soltanto ai geometri, ma si estende anche ad altre categorie a lui associate come le società di professionisti, associazioni professionali, apprendisti, collaboratori, praticanti, consulenti e dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro. Nel dettaglio tutela l’assicurato da eventuali errori di negligenza commessi durante lo svolgimento dell’attività.
Quali sono le garanzie assicurative per i geometri?
La RC professionale copre costi e spese a seguito di errori umani involontari ivi compresi i rimborsi in sede giudiziale, causati da una sbagliata valutazione da parte del professionista rispetto ai parametri consentiti e che arrecano pregiudizio a terzi. Gli errori più frequenti di un geometra possono riguardare:
· sbagliata valutazione del valore economico di uno stabile rispetto ai parametri catastali
· mancato rispetto delle distanze fra gli stabili
· valutazioni catastali privi di aggiornamenti circa il conferimento del valore su un immobile
Inoltre l’assicurazione professionale copre i rischi connessi ad alcune attività professionali derivanti da errori od omissioni anche da parte dei suoi collaboratori e in particolare su:
· Attività di coordinamento e responsabilità durante la progettazione e lo svolgimento dei lavori
· Risoluzioni di problemi connessi all’ambiente
· Verifica degli elaborati progettuali
· Interventi edilizi di DIA (Denuncia di Inizio Attività) e super DIA (modificazioni strutturali subentrate in un secondo momento)
· Attività di supporto al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento)
· Analisi e accertamenti della consistenza statico-funzionale di uno stabile
Quali situazioni sfavorevoli non sono coperte dall’assicurazione?
L’assicurazione professionale per geometri non copre le condizioni sfavorevoli che riguardano responsabilità penali di tipo pecuniario o disciplinari come per esempio nel caso in cui il geometra stipuli un contratto polizza senza essere iscritto all’Albo, oppure che abbia problemi in corso di sospensione o revoca dell’autorizzazione. L’assicurazione inoltre non copre: danni fortuiti generati da contaminazioni nucleari, guerra e terrorismo; fatti strettamente personali che riguardano il fallimento, ingiuria e diffamazione, frodi ed atti dolosi e danni materiali estranei alla professione; oppure ancora nel caso in cui il professionista si accolli lavori di alta responsabilità, rischiosi per l’incolumità personale (ferrovie, gallerie, dighe, ecc).
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