Architetti: ridotto per il triennio 2017 -2019 l’obbligo dei crediti formativi

Si riduce a 60 il numero dei crediti formativi per gli architetti

by Raffaele De Blasio
0
0 Love 654 Visits

Nel valutare il triennio appena trascorso, e prendendo atto della situazione di fatto degli iscritti,   il Consiglio nazionale  degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha deliberato una riduzione del numero di crediti formativi da acquisire nel triennio 2017-2019.

 

La decisione, assunta durante la seduta del Consiglio del 21 dicembre scorso, ha consentito di limitare a 60 il numero "di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche e che la verifica di tali crediti debba essere effettuata su base triennale – come spiegano  i rappresentanti del CNAPPC -".

 

Di fatto il regolamento dello scorso triennio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 settembre 2013 aveva previsto, all’art. 6, comma 3, che l'iscritto dovesse conseguire 90 crediti formativi professionali, partendo da un minimo di 20 crediti annuale, 4 dei quali 'professionali', ovvero oggetto di attività di aggiornamento e sviluppo professionale su temi specifici legati alla deontologia e ai compensi professionali.

 

Il nuovo regolamento: un cambio di passo importante

La riduzione del numero di crediti obbligatori, e la conferma della verifica triennale, rappresentano un cambio di passo importante. A spiegare le motivazioni è il Consiglio stesso, che nella delibera sottolinea i motivi della scelta.

 

Partendo dalla valutazione del primo triennio il Consiglio mette in luce tutta una serie di difficoltà oggettive, registrate in merito alla predisposizione degli eventi e delle attività formative "andate  realmente a regime solo nel corso del 2016, anche a fronte del perfezionamento nel meccanismo di accreditamento di Ordini e di enti terzi e del ritardo dello sviluppo del sistema operativo informatico finalizzato ad organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo".

 

A creare difficoltà, fra gli altri, il regolamento di accreditamento dei corsi, che è risultato complesso e caratterizzato da tempistiche ancora decisamente lunghe.

 

La riduzione dei crediti formativi parametrata alla media europea

Allo stato attuale il CNAPPC rileva che esistono "difficoltà riscontrate da tutti gli iscritti nel conciliare la quotidiana attività professionale, legate al periodo di crisi congiunturale che ancora incide pesantemente sul mercato dell’architettura e dei lavori privati e pubblici".

 

L'attività formativa prevede un impegno in termini di tempo che non può essere sottovalutato.

Nel ridurre il numero di crediti formativi il Consiglio nazionale degli architetti ha valutato il panorama europeo, riscontrando che la media dei CFP è pari ad un punteggio di 20 crediti annuali.

 

Obiettivi specifici nelle nuove linee guida

Le “Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” per il triennio 2017-2019 approvate dal Consiglio nazionale introducono obiettivi specifici.

 

Per citarne alcuni si parte dalla semplificazione delle regole per passare all'individuazione di ruoli e compiti. Importante anche la maggiore autonomia degli Ordini nell’organizzazione dell’attività formativa, la responsabilizzazione degli iscritti e il maggiore controllo da parte del CNAPPC dell’attività dei soggetti terzi.

 

Per gli architetti vige anche l'obbligo della polizza Rc professionale

In fatto di obblighi gli architetti hanno l'onere di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale.

L'obbligo coinvolge chi esercita una libera attività in seguito alla 'Riforma delle Professioni' (DPR 137/2012) del 2013.

 

La normativa di riferimento è rappresentata dal  Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013.

Legge che chiama in causa tutti gli iscritti agli ordini o albi professionali ma definisce l'obbligatorietà nel caso in cui l'architetto svolga attività autonoma, anche occasionale, e in proprio.

 

Sono obbligati a sottoscrivere regolare polizza gli architetti che firmano un progetto e sono responsabili direttamente nei confronti del cliente per il lavoro svolto.

Diversa la responsabilità che esclude dall'obbligo chi esercita professionalmente alle dipendenze di uno studio, di un ente pubblico o di una pubblica amministrazione.

 

Laddove parliamo di studi associati si devono considerare assicurati soci e collaboratori esclusivamente per l'attività svolta per conto e in nome dello studio.

 

A chiarire nel dettaglio la normativa è il CNA, Consiglio nazionale degli architetti, che ha  trattato  la materia  con specifiche linee guida.

 

La polizza Rc professionale assicura l'architetto da colpe e danni, considerando che nello svolgimento della propria attività il professionista deve fare i conti con una serie di responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari.

 

“l’assicurazione Rc professionale copre la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o mancata osservanza delle norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). La copertura tendenzialmente vale anche se queste azioni sono fatte con colpa grave. Non vengono risarciti comportamenti dovuti ad omissioni dolose: si è in presenza di dolo quando il professionista manifesta la volontà di commettere un illecito.”

 

Una regolare copertura consente all'architetto di mettersi al riparo da danni patrimoniali, diretta conseguenza di responsabilità e colpe delle quali si può macchiare nello svolgimento dell'attività.

 

Inarcassa, ente di previdenza di ingegneri ed architetti, ha stipulato per il  triennio 2016-2018 a favore dei propri iscritti, una convenzione assicurativa Rc professionale con la  Assigeco di Milano, uno dei più importanti coverholder degli assicuratori Lloyd’s di Londra.

 

Ma in un regime di libero mercato l'architetto può valutare da sé le proposte assicurative di settore.

Può scegliere ad esempio di considerare condizioni e preventivi attraverso un comparatore on line, soppesando con attenzione massimali, clausole, tipologia di contratto.

Comments
    comment
    user
    Author