Aste immobiliari Bianchetti: i vostri dubbi e le risposte di Astedoc

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by Fratelli Bianchetti
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A seguito della pubblicazione, la scorsa settimana, di un post su questo stesso blog che presentava il nuovissimo servizio di Aste Immobiliari proposto da Bianchetti, abbiamo ricevuto diverse telefonate di nostri clienti e persone interessate che ci hanno posto alcuni dubbi e domande, anche piuttosto specifiche, sulla possibilità di approfittare di questa straordinaria possibilità di risparmio e investimento immobiliare.

 

Come già abbiamo avuto modo di spiegare nel post di cui sopra, il servizio Aste Immobiliari Bianchetti è sviluppato in collaborazione con un partner affidabile e di grande esperienza nel mondo delle aste, con particolare riferimento all’ambito immobiliare, appunto, AsteDOC, a cui abbiamo girato le perplessità e le domande di chi ci ha interpellato per maggiori informazioni. Con grande celerità e competenza del nostro partner, ecco alcune delle più interessanti domande e le risposte degli esperti:

 

Le aste Immobiliari sono davvero  accessibili a tutti o sono destinate solo ad alcuni e/o sottoposte a losche trattative?

 

Questa è la prima domanda che tutti si pongono e alla quale ci sentiamo di rispondere serenamente: le Aste, oggi come oggi, sono assolutamente regolamentate e permettono a chiunque di parteciparvi rilanciando sino al momento in cui il proprio interesse/la propria disponibilità economica decade/dono.

 

Quali sono i  tempi massimi per entrare in possesso dell’Immobile?

 

Sono previsti al massimo 6 mesi dalla data di aggiudicazione dell’immobile, incluse le operazioni di sgombero dell’immobile eventualmente occupato.

 

Meglio un’asta con  Incanto o Senza Incanto?

 

Con la legge del 6/8/2015 l’incanto non è più previsto, quindi tutte le aste sono prive di incanto, hanno cioè una aggiudicazione immediata e non vi è tempo di attesa per avere conferma dell’aggiudicazione definitiva. L’eventuale rilancio dal prezzo maggiore offerto in busta chiusa ha inizio dalla fine dell’apertura delle buste con i presenti, seguendo le indicazioni del rialzo minimo presenti sull’avviso di vendita.

 

Se mi aggiudico l’immobile, devo pagarlo in contanti? In quanto tempo?

 

Il saldo prezzo, dall’entrata in vigore della legge del 6 agosto 2015, è previsto nel termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione, Il saldo può avvenire tramite il mutuo che le banche erogano con formule particolari per gli immobili all’asta o tramite prefinanziamento. 

 

È possibile usufruire delle  agevolazioni per l’acquisto della prima casa?

 

Sì, a condizione che la volontà di usufruirne sia tempestivamente espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa. Deve essere rilasciata apposita dichiarazione al professionista delegato nel momento in cui esso effettuerà l’atto di deposito della bozza del successivo decreto di trasferimento.

 

Che cosa succede se  l’immobile pignorato è occupato da terzi in forza di regolare contratto?

 

I contratti di affitto, locazione o comodato non sono opponibili all’acquirente all’asta, salvo che non siano autorizzati dal giudice delle esecuzioni o che abbiano data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento. In questo caso, non sono efficaci nei confronti dello stesso aggiudicatario oltre la prima scadenza del contratto d’affitto e, se essa supera i 9 anni, non è opponibile oltre tale termine se non debitamente trascritto.

 

È possibile usufruire di un  mutuo per l’acquisto di una casa all’asta?

 

Sì. La stipula del contratto di mutuo sarà contestuale all’emissione del decreto di trasferimento e sull’immobile acquistato verrà iscritta ipoteca volontaria di primo grado. Maggiori dettagli potrete ottenerli chiedendo informazioni e consulenza al Tribunale di competenza o a studi di consulenza specializzati.

 

Che cosa accade inoltre se l’ offerta è presentata in giorni o orari diversi da quelli stabiliti nell’avviso d’asta?

 

In questo caso le offerte sono escluse.

 

È necessaria la presenza degli offerenti all’apertura dei plichi?

 

È opportuno essere presenti per evitare di perdere l’occasione di partecipare all’asta con aumento, o di avere notizia dell’aggiudicazione di un immobile con il conseguente obbligo di versamento del corrispettivo e delle spese.

 

È possibile che partecipi all’asta  persona diversa dall’offerente?

 

Di solito l’offerente partecipa all’asta di persona. È possibile altresì partecipare all’asta tramite procuratore speciale autorizzato con procura notarile, da allegare alla domanda di partecipazione. Il procuratore speciale parteciperà all’asta per conto del soggetto che ha dato la procura, a favore del quale sarà aggiudicato il bene.

 

All’asta, infine, è possibile partecipare anche dando mandato a un avvocato, il quale può fare offerte per persona da nominare. L’avvocato nei tre giorni successivi all’asta dovrà dichiarare in cancelleria o al notaio incaricato il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, alla quale sarà aggiudicato il bene.

 

È possibile, una volta aggiudicato l’immobile all’asta, farlo intestare ad altra persona nel decreto di trasferimento del giudice?

 

No, il soggetto che ha partecipato personalmente all’asta sarà il medesimo al quale l’immobile aggiudicato sarà trasferito. L’unico modo per consentire il trasferimento dell’immobile ad altra persona è partecipare per conto della stessa tramite procura speciale notarile, da allegare alla domanda di partecipazione all’asta.

 

I coniugi in  comunione legale dei beni hanno l’obbligo di partecipare insieme all’asta? E  come è possibile evitare che l’acquisto di un immobile all’asta da parte di un coniuge in tale regime patrimoniale cada automaticamente in comunione?

 

Per i coniugi in comunione dei beni è sufficiente che uno dei due depositi la domanda di partecipazione e si presenti all’asta: l’immobile eventualmente aggiudicato entrerà automaticamente in comunione. Nel caso si voglia invece evitare questo, il coniuge che vorrà risultare esclusivo titolare del bene dovrà partecipare singolarmente alla gara, precisando nella domanda che esso non cadrà in comunione riservandosi di produrre, in caso di aggiudicazione, idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art.179 c.c. stipulata con atto notarile.

 

 

Hai altri dubbi? Non temere, perché grazie agli esperti di AsteDOC sapremo fornirti tutte le informazioni che cerchi, in modo chiaro ed esauriente.

 

Oggi le aste immobiliari sono un’occasione per tutti! Non farti intimorire dalle dicerie o dalle complessità burocratico-legali: il metodo Bianchetti non lascia spazio a imprecisioni, sviste o complicazioni di sorta, per questo motivo abbiamo stretto la collaborazione con un rodato team di professionisti, per assicurarti che sarai sempre seguito con competenza e disponibilità.

 

Pertanto non esitare e contattaci: il prossimo affare potrebbe essere il tuo!

 

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